Proroga dei termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, degli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti e della trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (artt. 3, commi 6 e 7, e 11, comma 1, D.L. n. 183/2020).
Assemblee societarie
Ai sensi dell’art. 106, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
L’art. 3, co. 6, del D.L. n. 183/2020, a decorrere dal 31 dicembre 2020, ha modificato il comma 7, dell’art. 106, del D.L. n. 18/2020, disponendo che le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (precedentemente, tali disposizioni si applicavano entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19).
Revisori legali
L’art. 3, co. 7, D.L. n. 183/2020, dispone che in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Società di mutuo soccorso
Il comma 11 dell’art. 3 del D.L. n. 183/2020 ha modificato l’art. 43, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017. Secondo le nuove disposizioni in vigore dal 31 dicembre 2020, le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 (precedentemente era disposto “nei successivi tre anni da tale data”) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Info sull'autore