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Bonus fiscale per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: codice tributo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021).

L’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fino a un massimo di 80.000 euro, alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120.
Al riguardo, sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021;
b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;
c) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
d) ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2021;
e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:
– “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

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INPS: elenchi nominativi trimestrali di variazione degli OTD

Si fornisono precisazioni sulla cessazione della pubblicazione elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato nonché alla notifica delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale.

A decorrere dal 23 luglio 2020, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’Inps provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Pertanto, la pubblicazione del secondo elenco di variazione del 2020, la cui compilazione era stata comunque definita in attesa della conversione del DL n. 76/2020, non ha valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l’entrata in vigore dell’articolo 43 del predetto decreto.
Considerato che non è più prevista la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, l’Istituto cessa tutte le attività collegate alla compilazione e pubblicazione dei predetti elenchi.

Le Strutture territoriali provvederanno a notificare con raccomandata o posta elettronica certificata le variazioni delle giornate intervenute dopo la predisposizione e la pubblicazione del primo elenco di variazione 2020.
L’Inps, in attesa di individuare differenti modalità idonee a garantire ai lavoratori interessati la piena conoscibilità delle variazioni di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, procederà ad implementare le procedure informatiche per consentire la notifica automatica delle variazioni.

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Bonus fiscale per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: proroga dei termini

Con il provvedimento pubblicato l’8 gennaio 2021 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono state modificate le date relative al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 120, il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta in questione, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati nello stesso articolo 122 (tra cui figura anche il credito di cui all’articolo 120 del medesimo decreto) fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:
– i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare, per il credito d’imposta di cui trattasi:
– è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021;
– è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Al riguardo, l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno stabilito che:
– il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
– i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
Tanto premesso, visto quanto stabilito dall’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il presente provvedimento sono apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con il provvedimento medesimo.

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DL Milleproroghe: assemblee societarie, revisori legali e società di mutuo soccorso

Proroga dei termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, degli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti e della trasformazione delle società di mutuo soccorso in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (artt. 3, commi 6 e 7, e 11, comma 1, D.L. n. 183/2020).

Assemblee societarie

Ai sensi dell’art. 106, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
L’art. 3, co. 6, del D.L. n. 183/2020, a decorrere dal 31 dicembre 2020, ha modificato il comma 7, dell’art. 106, del D.L. n. 18/2020, disponendo che le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (precedentemente, tali disposizioni si applicavano entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19).

Revisori legali

L’art. 3, co. 7, D.L. n. 183/2020, dispone che in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Società di mutuo soccorso

Il comma 11 dell’art. 3 del D.L. n. 183/2020 ha modificato l’art. 43, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017. Secondo le nuove disposizioni in vigore dal 31 dicembre 2020, le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 (precedentemente era disposto “nei successivi tre anni da tale data”) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG: chiarimenti

Con messaggio n. 4254/2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Successivamente, con il messaggio n. 4487, sono state fornite ulteriori precisazioni. Infine, con messaggio n. 4781, l’Inps – in data 21 dicembre – ha integrato le citate precisazioni e fornito altri chiarimenti.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravio – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– l’importo dell’esonero.
Il codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA).
In riferimento alle verifiche svolte dalle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.
L’esonero – come già precisato – può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.
Rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Inps precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

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Firmato il rinnovo del CCNL cooperative e consorzi agricoli

Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1 dicembre 2020, dal 1 dicembre 2021, dal 1 ottobre 2022 e dal 1 novembre 2023

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Rinnovo accordo CCNL settore autotrasporto, logistica e facchinaggio

Il giorno 1° ottobre 2019, è stato firmato l’accordo di rinnovo della sola parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio tra U.G.L. Viabilità e Logistica e la UN.I.COOP. Dipartimento Trasporti.

Le parti firmatarie del Verbale di Accordo sono state:

per la UN.I.COOP., il Presidente del Dipartimento Trasporti, Avv. Lorenzo Stura, il Responsabile dell’Ufficio Legale e legislativo, Avv. Lucia Dello Russo e il delegato, Dott. Francesco Russo;

per la U.G.L., il Segretario Nazionale Viabilità e Logistica, Dr.ssa Paola Avella.

Leggi l’accordo integrale

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Nuovo bando per finanziamento spese di costituzione di nuove cooperative

UNIFOND S.p.A., fondo mutualistico a sostegno della cooperazione, nell’ambito delle attività di promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera a) dell’art. 4 del proprio Statuto Sociale BANDISCE “concorso per l’erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove cooperative e/o consorzi di cooperative – NEW COOP ANNO 2019”.

Sono ammessi a partecipare le società cooperative o loro consorzi che si costituiranno, con atto pubblico, nel periodo tra il 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ubicate sull’intero territorio nazionale, iscritte o in corso di iscrizione al Registro Imprese e che prevedano l’adesione alla UN.I.COOP. nello statuto sociale.

Le imprese che intendono usufruire dei benefici di cui al presente bando, devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, domanda di ammissione indirizzata esclusivamente a mezzo pec della società risultante da visura camerale o professionista iscritto all’Albo Professionale all’indirizzo unifondspa@pec.it.

Per maggiori dettagli:

BANDO

MODULO TRATTAMENTO DATI

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Contributo di revisione 2019/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 27 febbraio 2019 ha emanato il decreto inerente la contribuzione degli enti cooperativi.

Tutte le cooperative associate hanno l’obbligo di effettuare il versamento del contributo di revisione 19/20 entro la scadenza del 23/07/2019.

Di seguito i link delle GUIDE che l’UN.I.COOP. ha predisposto per semplificare alle cooperative associate il calcolo del contributo dovuto.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare l’Ufficio Revisioni al numero: 06/44251074 o tramite email a ufficio.revisori@unicoop.it.

Decreto contributivo di revisione cooperative 2019/2020

Vademecum calcolo contributo di revisione 2019/2020

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Apertura procedure ISMEA per finanza agevolata a favore delle imprese del settore agricolo e agroalimentare

Da oggi sul sito di ISMEA, questo il link: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755 sono aperte le procedure per sostenere i progetti di investimento delle imprese del settore agricolo e agroalimentare.

Vengono finanziati progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Il tasso di interesse è agevolato (pari al 30% del tasso di mercato e comunque non inferiore allo 0,50%); la durata massima di 15 anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di pre-ammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento.