Con messaggio n. 4254/2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Successivamente, con il messaggio n. 4487, sono state fornite ulteriori precisazioni. Infine, con messaggio n. 4781, l’Inps – in data 21 dicembre – ha integrato le citate precisazioni e fornito altri chiarimenti.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravio – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione:
– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
– l’importo dell’esonero.
Il codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA).
In riferimento alle verifiche svolte dalle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020.
L’esonero – come già precisato – può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”.
Rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Inps precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1.1.2020 e scade il 31.12.2023.
I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente decorrenza dal 1 dicembre 2020, dal 1 dicembre 2021, dal 1 ottobre 2022 e dal 1 novembre 2023